Codice Deontologico
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1. DICHIARAZIONE D’IMPEGNO
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2. ACCETTAZIONE DI INCARICO
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3. CONDIZIONE DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
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4. RESPONSABILITA'
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5. SEGRETO PROFESSIONALE
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6. DISPOSIZIONI LEGALI O CONTRATTUALI SULLA PROTEZIONE DI TECNICHE O PROCEDIMENTI NUOVI
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7. DOVERI VERSO I COMMITTENTI
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8. DOVERI VERSO LA COLLETTIVITA'
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9. DOVERI VERSO I COSTRUTTORI, I FORNITORI E GLI IMPRENDITORI
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10. DOVERI VERSO LA CATEGORIA PROFESSIONALE
Tale codice è impegno Professionale e di vita
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1. DICHIARAZIONE D’IMPEGNO
I Professionisti aderenti all’AEAI – Associazione di Economisti Ambientali di Impresa, s’impegnano a rispettare ed a far rispettare dai propri responsabili, dipendenti e collaboratori le norme di comportamento professionale stabilite nel presente codice etico.
Indice
2. ACCETTAZIONE DI INCARICO
I professionisti dell’AEAI possono accettare esclusivamente incarichi per i quali dispongono della competenza e dell’organizzazione necessarie.
Indice
3. CONDIZIONE DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
3.1. I Professionisti dell’AEAI devono avere struttura
giuridica autonoma e la loro attività deve consistere
prevalentemente in prestazioni di consulenza
socio-economico-ambientale (sviluppo sostenibile).
3.2. Essi devono assolvere ogni incarico loro affidato con
imparzialità e nell’interesse del committente.
3.3. Non possono concedere ad alcuno, su base permanente,
l’esclusività della propria opera.
3.4. Per un determinato incarico non possono accettare
altro compenso che quello convenuto con il committente né,
a sua insaputa, alcun vantaggio diretto o indiretto da
parte di terzi, chiunque essi siano.
4. RESPONSABILITA'
I Professionisti dell’AEAI devono svolgere i loro incarichi con ragionevole competenza, cura e diligenza; essi rispondono delle loro negligenze e dei loro errori in questo campo.
5. SEGRETO PROFESSIONALE
I Professionisti dell’AEAI sono tenuti alla riservatezza. Essi non possono, senza autorizzazione del committente, divulgare i segreti di affari e quelli tecnici, di cui siano venute a conoscenza nell’espletamento delle loro funzioni. Essi inoltre non possono usare in modo da pregiudicare i loro committenti le notizie loro fornite nonché i risultati di esami, prove e ricerche effettuati per svolgere gli incarichi ricevuti.
6. DISPOSIZIONI LEGALI O CONTRATTUALI SULLA PROTEZIONE DI TECNICHE O PROCEDIMENTI NUOVI
6.1. I Professionisti dell’AEAI hanno facoltà di
proteggere, mediante brevetto o altre disposizioni legali o
contrattuali, nuove tecniche o procedimenti messi a punto
nel corso della loro attività oppure venduti, concessi in
licenza o dietro versamento di commissioni.
6.2. Essi potranno partecipare allo sfruttamento di tali
brevetti come inventori o come consulenti.
7. DOVERI VERSO I COMMITTENTI
7. 1. I Professionisti dell’AEAI sono tenuti a definire o
far definire in modo quanto più possibile chiaro, preciso e
completo, i loro incarichi ed il sistema di conteggio degli
onorari loro spettanti.
7.2. Essi non possono accettare onorari che siano, in
eccesso o in difetto, sproporzionati alla reale portata e
consistenza dell’incarico assunto.
7.3. Non possono, all’insaputa del committente, affidare a
loro volta a terzi l’esecuzione di incarichi che sono stati
loro assegnati. Conservano in ogni caso, nei riguardi del
committente, salvo accordo scritto di quest’ultimo, la
piena responsabilità dell’incarico ricevuto.
7.4. Nello svolgimento del loro incarico essi non possono
applicare uno o più brevetti o procedimenti tecnici di cui
sono stati detentori senza averne dato debito preavviso al
committente ed averne ottenuto il consenso scritto, nel
qual caso possono pretendere in aggiunta agli onorari
convenuti, il riconoscimento dei diritti di sfruttamento
loro spettanti.
7.5. Per ogni incarico loro affidato, essi devono far
conoscere al committente i collegamenti ed i rapporti
diretti o indiretti che intercorrono fra loro e i
costruttori, i fornitori e le imprese, quando la natura di
tali rapporti possa far insorgere il sospetto di parzialità
del giudizio professionale nell’ambito dell’incarico
specifico
8. DOVERI VERSO LA COLLETTIVITA'
8.1 I Professionisti dell’AEAI sono tenuti a rispettare e
ad applicare correttamente leggi, norme e regolamenti
tecnici scritti vigenti nei settori di loro pertinenza. Non
possono accettare contratti o istruzioni contrari ad essi,
ma devono invece ottenere dal committente le modifiche
necessarie, o altrimenti rinunciare all’incarico o al suo
proseguimento.
8.2. Essi devono tener sempre presenti le esigenze imposte
dall’interesse generale; qualora ritengano che l’incarico
loro affidato o le istruzioni loro impartite siano
contrarie all’interesse generale, lo faranno osservare al
committente sforzandosi di ottenere le modifiche occorrenti
o, eventualmente, dovranno rinunciare all’incarico.
8.3. Essi devono rispettare la dignità umana e
professionale dei loro dipendenti e collaboratori nonché
delle varie persone fisiche e giuridiche con cui sono in
rapporto.
9. DOVERI VERSO I COSTRUTTORI, I FORNITORI E GLI IMPRENDITORI
Pur difendendo gli interessi dei loro committenti, I Professionisti dell’AEAI devono agire con imparzialità ed equanimità nei confronti degli Enti , delle Istituzioni, dei cittadini e dell’ambiente in generale.
10. DOVERI VERSO LA CATEGORIA PROFESSIONALE
10.1. Ogni Professionista dell’AEAI è tenuto ad agire con
lealtà e correttezza nei confronti delle altre
organizzazioni e dei consulenti, e di conseguenza deve
astenersi da ogni manovra o affermazione che possa a loro
nuocere o costituire atto di concorrenza sleale.
10.2. I Professionisti dell’AEAI debbono astenersi da passi
o azioni tendenti a provocare il trasferimento al proprio
servizio di personale e consulenti di altre organizzazioni.
10.3. Ove un Professionista riceva incarico di esprimere il
proprio parere professionale in merito alle prestazioni di
un’altra organizzazione o consulente, esso è tenuto
all’obiettività più assoluta, astenendosi da qualsiasi
commento denigratorio.
10.4. Una Professionista dell’AEAI non può accettare di
sostituire in tutto o in parte un’altra organizzazione (o
consulente) nello svolgimento di qualsiasi incarico, se non
dopo ricezione di assenso scritto di questa, oppure
soltanto dopo essere stata informata per scritto dal
committente che l’altra organizzazione (o consulente) è già
stata definitivamente esonerata dall’incarico; in
quest’ultimo caso, esso dovrà avvertire per scritto
l’organizzazione (o il consulente) esonerata che essa
assume l’incarico in questione.
10.5. I Professionisti dell’AEAI si astengono
tassativamente dal ricorrere, per ottenere degli incarichi,
a mezzi incompatibili con la loro dignità e quella della
loro categoria professionale, ed in particolar modo:
• non pubblicano testi od annunci pubblicitari elogiativi
per sé stesse o denigratori per altre organizzazioni o
consulenti;
• non concedono a terzi rimesse, commissioni o vantaggi di
alcun genere al fine di ottenere nuovi incarichi o di
assicurarsi nuovi committenti.