Codice Deontologico





Tale codice è impegno Professionale e di vita


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1. DICHIARAZIONE D’IMPEGNO

I Professionisti aderenti all’AEAI – Associazione di Economisti Ambientali di Impresa, s’impegnano a rispettare ed a far rispettare dai propri responsabili, dipendenti e collaboratori le norme di comportamento professionale stabilite nel presente codice etico.


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2. ACCETTAZIONE DI INCARICO

I professionisti dell’AEAI possono accettare esclusivamente incarichi per i quali dispongono della competenza e dell’organizzazione necessarie.


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3. CONDIZIONE DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

3.1. I Professionisti dell’AEAI devono avere struttura giuridica autonoma e la loro attività deve consistere prevalentemente in prestazioni di consulenza socio-economico-ambientale (sviluppo sostenibile).
3.2. Essi devono assolvere ogni incarico loro affidato con imparzialità e nell’interesse del committente.
3.3. Non possono concedere ad alcuno, su base permanente, l’esclusività della propria opera.
3.4. Per un determinato incarico non possono accettare altro compenso che quello convenuto con il committente né, a sua insaputa, alcun vantaggio diretto o indiretto da parte di terzi, chiunque essi siano.


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4. RESPONSABILITA'

I Professionisti dell’AEAI devono svolgere i loro incarichi con ragionevole competenza, cura e diligenza; essi rispondono delle loro negligenze e dei loro errori in questo campo.


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5. SEGRETO PROFESSIONALE

I Professionisti dell’AEAI sono tenuti alla riservatezza. Essi non possono, senza autorizzazione del committente, divulgare i segreti di affari e quelli tecnici, di cui siano venute a conoscenza nell’espletamento delle loro funzioni. Essi inoltre non possono usare in modo da pregiudicare i loro committenti le notizie loro fornite nonché i risultati di esami, prove e ricerche effettuati per svolgere gli incarichi ricevuti.


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6. DISPOSIZIONI LEGALI O CONTRATTUALI SULLA PROTEZIONE DI TECNICHE O PROCEDIMENTI NUOVI

6.1. I Professionisti dell’AEAI hanno facoltà di proteggere, mediante brevetto o altre disposizioni legali o contrattuali, nuove tecniche o procedimenti messi a punto nel corso della loro attività oppure venduti, concessi in licenza o dietro versamento di commissioni.
6.2. Essi potranno partecipare allo sfruttamento di tali brevetti come inventori o come consulenti.


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7. DOVERI VERSO I COMMITTENTI

7. 1. I Professionisti dell’AEAI sono tenuti a definire o far definire in modo quanto più possibile chiaro, preciso e completo, i loro incarichi ed il sistema di conteggio degli onorari loro spettanti.
7.2. Essi non possono accettare onorari che siano, in eccesso o in difetto, sproporzionati alla reale portata e consistenza dell’incarico assunto.
7.3. Non possono, all’insaputa del committente, affidare a loro volta a terzi l’esecuzione di incarichi che sono stati loro assegnati. Conservano in ogni caso, nei riguardi del committente, salvo accordo scritto di quest’ultimo, la piena responsabilità dell’incarico ricevuto.
7.4. Nello svolgimento del loro incarico essi non possono applicare uno o più brevetti o procedimenti tecnici di cui sono stati detentori senza averne dato debito preavviso al committente ed averne ottenuto il consenso scritto, nel qual caso possono pretendere in aggiunta agli onorari convenuti, il riconoscimento dei diritti di sfruttamento loro spettanti.
7.5. Per ogni incarico loro affidato, essi devono far conoscere al committente i collegamenti ed i rapporti diretti o indiretti che intercorrono fra loro e i costruttori, i fornitori e le imprese, quando la natura di tali rapporti possa far insorgere il sospetto di parzialità del giudizio professionale nell’ambito dell’incarico specifico


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8. DOVERI VERSO LA COLLETTIVITA'

8.1 I Professionisti dell’AEAI sono tenuti a rispettare e ad applicare correttamente leggi, norme e regolamenti tecnici scritti vigenti nei settori di loro pertinenza. Non possono accettare contratti o istruzioni contrari ad essi, ma devono invece ottenere dal committente le modifiche necessarie, o altrimenti rinunciare all’incarico o al suo proseguimento.
8.2. Essi devono tener sempre presenti le esigenze imposte dall’interesse generale; qualora ritengano che l’incarico loro affidato o le istruzioni loro impartite siano contrarie all’interesse generale, lo faranno osservare al committente sforzandosi di ottenere le modifiche occorrenti o, eventualmente, dovranno rinunciare all’incarico.
8.3. Essi devono rispettare la dignità umana e professionale dei loro dipendenti e collaboratori nonché delle varie persone fisiche e giuridiche con cui sono in rapporto.


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9. DOVERI VERSO I COSTRUTTORI, I FORNITORI E GLI IMPRENDITORI

Pur difendendo gli interessi dei loro committenti, I Professionisti dell’AEAI devono agire con imparzialità ed equanimità nei confronti degli Enti , delle Istituzioni, dei cittadini e dell’ambiente in generale.


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10. DOVERI VERSO LA CATEGORIA PROFESSIONALE

10.1. Ogni Professionista dell’AEAI è tenuto ad agire con lealtà e correttezza nei confronti delle altre organizzazioni e dei consulenti, e di conseguenza deve astenersi da ogni manovra o affermazione che possa a loro nuocere o costituire atto di concorrenza sleale.
10.2. I Professionisti dell’AEAI debbono astenersi da passi o azioni tendenti a provocare il trasferimento al proprio servizio di personale e consulenti di altre organizzazioni.
10.3. Ove un Professionista riceva incarico di esprimere il proprio parere professionale in merito alle prestazioni di un’altra organizzazione o consulente, esso è tenuto all’obiettività più assoluta, astenendosi da qualsiasi commento denigratorio.
10.4. Una Professionista dell’AEAI non può accettare di sostituire in tutto o in parte un’altra organizzazione (o consulente) nello svolgimento di qualsiasi incarico, se non dopo ricezione di assenso scritto di questa, oppure soltanto dopo essere stata informata per scritto dal committente che l’altra organizzazione (o consulente) è già stata definitivamente esonerata dall’incarico; in quest’ultimo caso, esso dovrà avvertire per scritto l’organizzazione (o il consulente) esonerata che essa assume l’incarico in questione.
10.5. I Professionisti dell’AEAI si astengono tassativamente dal ricorrere, per ottenere degli incarichi, a mezzi incompatibili con la loro dignità e quella della loro categoria professionale, ed in particolar modo:
• non pubblicano testi od annunci pubblicitari elogiativi per sé stesse o denigratori per altre organizzazioni o consulenti;
• non concedono a terzi rimesse, commissioni o vantaggi di alcun genere al fine di ottenere nuovi incarichi o di assicurarsi nuovi committenti.


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