Rifiuti assimilati a fonti rinnovabili
martedì, 06 giugno 2006 | editoriale
Questa è la novità
contenuta nel decreto del ministero delle Attività
produttive del 5 maggio 2006 (Gazzetta Ufficiale n.
125 del 31 maggio).
Il provvedimento ufficializza l’elenco dei rifiuti che possono accedere ai certificati verdi, gli incentivi riservati dalla legge 79/99 alle fonti energetiche rinnovabili. Il Dm dà attuazione all’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 287/03, il cosiddetto decreto biomasse, che a sua volta, ha recepito la direttiva 2001/77/ Ce sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.
Il provvedimento era atteso da due anni e prescinde dal nuovo Testo unico ambientale (Dlgs 152/06). Infatti, eventuali modifiche al Codice non incideranno sul nuovo assetto legislativo, fondamentale per implementare una politica energetica che provi a rendersi più indipendente dalle fonti tradizionali. In questo assetto, l’assimilabilità deriva dalla natura delle frazioni contenute nei rifiuti, che possono essere di origine biogenica o fossile.
La direttiva 2001/77/Ce assimila alle biomasse anche la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani, riconoscendo così ai rifiuti un grado di rinnovabilità specifico per ogni tipologia, in funzione dell’origine delle varie frazioni presenti. Nel Dm del 5 maggio 2006, l’apposizione della lettera “B” a una tippologia di rifiuto, lo qualifica come interamente a base di biomassa, quindi fruibile integralmente a fini energetici.
I rifiuti indicati nel nuovo Dm si aggiungono ai rifiuti già previsti dall’articolo 17, comma 1, del Dlgs 387/03. Si tratta cioè, dei rifiuti, compresa la frazione non biodegradabile, e dei combustibili da rifiuti previsti dal Dm 5 febbraio 1998. Il rifiuto di cui alle norme tecniche Uni 9903-1 (cosiddetto Cdr di qualità) è invece fonte rinnovabile solo in misura proporzionale alla frazione biodegradabile in esso contenuta.
I gestori di impianti che producono energia elettrica che impiegano, in tutto o in parte, i rifiuti e che vogliono i certificati verdi, devono presentare richiesta al Gestore della rete di trasmissione nazionale (Grtn). L’accesso ai certificati, comunque, segue una doppia via, in base alla presenza del rifiuto nell’allegato 1A, in questo caso l’accesso è diretto, o nell’allegato 1B e in questo caso l’accesso è mediato da un accordo di programma. L’articolo 267, comma 4, lettera d) del Dlgs 152/2006, eleva la durata dei certificati verdi da otto a dodici anni.
Inoltre, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati dai rifiuti individuati dal nuovo Dm devono ottenere un’autorizzazione regionale che costituisce titolo per costruire e per esercitare l’impianto e deve essere concessa entro 180 giorni dalla domanda.
Infine, i soggetti che effettuano recupero di energia e di materia dai rifiuti, devono trasmettere entro il 31 maggio 2007, e poi entro il 30 giugno di ogni anno, all’Apat e alle Regioni i dati relativi all’anno precedente sulle quantità e sulle tipologie di rifiuti prodotti e i dati devono essere disaggregati su base regionale.
Il provvedimento ufficializza l’elenco dei rifiuti che possono accedere ai certificati verdi, gli incentivi riservati dalla legge 79/99 alle fonti energetiche rinnovabili. Il Dm dà attuazione all’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 287/03, il cosiddetto decreto biomasse, che a sua volta, ha recepito la direttiva 2001/77/ Ce sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.
Il provvedimento era atteso da due anni e prescinde dal nuovo Testo unico ambientale (Dlgs 152/06). Infatti, eventuali modifiche al Codice non incideranno sul nuovo assetto legislativo, fondamentale per implementare una politica energetica che provi a rendersi più indipendente dalle fonti tradizionali. In questo assetto, l’assimilabilità deriva dalla natura delle frazioni contenute nei rifiuti, che possono essere di origine biogenica o fossile.
La direttiva 2001/77/Ce assimila alle biomasse anche la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani, riconoscendo così ai rifiuti un grado di rinnovabilità specifico per ogni tipologia, in funzione dell’origine delle varie frazioni presenti. Nel Dm del 5 maggio 2006, l’apposizione della lettera “B” a una tippologia di rifiuto, lo qualifica come interamente a base di biomassa, quindi fruibile integralmente a fini energetici.
I rifiuti indicati nel nuovo Dm si aggiungono ai rifiuti già previsti dall’articolo 17, comma 1, del Dlgs 387/03. Si tratta cioè, dei rifiuti, compresa la frazione non biodegradabile, e dei combustibili da rifiuti previsti dal Dm 5 febbraio 1998. Il rifiuto di cui alle norme tecniche Uni 9903-1 (cosiddetto Cdr di qualità) è invece fonte rinnovabile solo in misura proporzionale alla frazione biodegradabile in esso contenuta.
I gestori di impianti che producono energia elettrica che impiegano, in tutto o in parte, i rifiuti e che vogliono i certificati verdi, devono presentare richiesta al Gestore della rete di trasmissione nazionale (Grtn). L’accesso ai certificati, comunque, segue una doppia via, in base alla presenza del rifiuto nell’allegato 1A, in questo caso l’accesso è diretto, o nell’allegato 1B e in questo caso l’accesso è mediato da un accordo di programma. L’articolo 267, comma 4, lettera d) del Dlgs 152/2006, eleva la durata dei certificati verdi da otto a dodici anni.
Inoltre, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati dai rifiuti individuati dal nuovo Dm devono ottenere un’autorizzazione regionale che costituisce titolo per costruire e per esercitare l’impianto e deve essere concessa entro 180 giorni dalla domanda.
Infine, i soggetti che effettuano recupero di energia e di materia dai rifiuti, devono trasmettere entro il 31 maggio 2007, e poi entro il 30 giugno di ogni anno, all’Apat e alle Regioni i dati relativi all’anno precedente sulle quantità e sulle tipologie di rifiuti prodotti e i dati devono essere disaggregati su base regionale.