IL CONSORZIO
POLIECO HA DEPOSITATO IN DATA 29 MAGGIO 2006, PRESSO
IL TAR DEL LAZIO, IL RICORSO PER ANNULLAMENTO DEL
D.M.“INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI BENI IN
POLIETILENE”, ATTUATIVO DELL’ART. 234 DEL D. LGS. 3
APRILE 2006, N.152

Come ampiamente riportato nei mesi scorsi dalla
stampa, l’iter seguito per la definizione e
promulgazione del D.Lgs. n.152 “Norme in materia
ambientale”, il cosiddetto Testo unico dell’Ambiente,
ha provocato tante polemiche e sollevato aperte
opposizioni, tant’è che alcune Regioni (Calabria,
Emilia-Romagna, Toscana) stanno predisponendo le
procedure per vedere dichiarata l’incostituzionalità
di alcune norme. Di certo, però, il pressappochismo e
la frettolosità con cui il Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio, di concerto con gli
altri Ministri interessati ha approvato i 18 decreti
negli ultimi giorni di vita del passato Governo,
meritano di essere segnalati. In particolare, quello
relativo a “Individuazione delle tipologie di beni in
polietilene”, attuativo dell’art. 234 del D. Lgs. 3
aprile 2006, n.152, coinvolge direttamente il
Consorzio PolieCo (Consorzio per il riciclaggio dei
rifiuti di beni in Polietilene) e i suoi associati,
definendo una piccola quantità di tipi ma non di
“tipologie” di beni in polietilene che non solo non
ha validità sul piano tecnico-merceologico, ma così
anche rischiando di svincolare da qualsiasi sistema
regolatorio rifiuti di sicuro impatto ambientale.
Stante i notevoli danni per la salvaguardia
dell’ambiente e per la tutela della salute dei
cittadini che tale intempestiva norma potrebbe
provocare, anche per la confusione ingenerata tra i
soggetti obbligati ad aderire al Consorzio, che
potrebbero essere erroneamente indotti a ritenersi
liberi dall’obbligo di adesione e di pagamento del
relativo contributo ambientale, PolieCo comunica di
aver depositato in data 29 maggio 2006, presso il TAR
del Lazio, il ricorso per annullamento, previa
sospensiva, del succitato Decreto.
Nel ricorso, oltre a rammentare il quadro normativo
di riferimento dell’istituzione del Consorzio PolieCo
e della sua obbligatorietà per le imprese e soggetti
operanti nel settore del polietilene, vengono
individuate ed ampiamente discusse le parti che
giuridicamente avvalorano la richiesta di
dichiarazione di illegittimità ed annullamento
avanzate.
Tra i principali vizi messi in risalto dal ricorso ci
sono:
- violazione di principio comunitario (chi inquina
paga) circa la possibilità, prevista dal decreto, che
la partecipazione di consorzi di riciclaggio dei
rifiuti di beni in polietilene avvenga anche
“mediante le rispettive associazioni nazionali di
categoria” che, non avendo personalità giuridica, non
potranno essere sanzionate in ossequio al principio
della responsabilità personale vanificando
contraddittoriamente lo stesso sistema sanzionatorio
delineato nella parte IV del D. Lgs. 152/2006,
previsto per il singolo soggetto inadempiente;
- falsa applicazione dell’art. 234 del D. Lgs. 152
per mancata individuazione delle “tipologie” di beni
in polietilene ed immotivata esclusione di altri;
- contrariamente a quanto previsto dall’art. 265 del
D.Lgs. 152 sussiste una soluzione di continuità tra
la preesistente normativa e quella che dovrà essere
adottata;
- palese contrasto tra l’elenco dei rifiuti del
codice europeo CER che rientrano tra quelli di
competenza PolieCo e l’elenco del decreto
ministeriale dove molti di tali beni in polietilene
risultano assenti;
- contrasto con la Costituzione (art.81) che prevede
la copertura finanziaria per far fronte alle minori
entrate a seguito della riduzione dei beni in
polietilene non considerati al contributo ambientale
Ad ogni buon fine PolieCo informa i suoi associati
che per lo svolgimento delle attività di recupero e
riciclaggio di beni in polietilene, cui il Consorzio
è istituzionalmente preposto, restano in vigore le
finalità e i regolamenti così come espressamente
contenuti nello Statuto del Consorzio stesso,
dispiegando appieno la loro efficacia sia per tutti i
rifiuti di beni in polietilene (salvo le ormai note
esclusioni), compresi anche i materiali e le
tubazioni in polietilene destinati all’edilizia, alle
fognature ed al trasporto di gas e acque.
Nello stesso tempo restano ugualmente validi gli
obblighi riguardanti l’iscrizione e quelli relativi
al contributo; oneri da versarsi al Consorzio, previa
dichiarazione periodica per il primo semestre
2006, entro e non oltre
il prossimo 15 luglio.
Va da sé che il recesso non può avvenire e, ammesso e
non concesso che in futuro esso abbia una disciplina,
a tutt’oggi non è comunque disciplinato.