IL CONSORZIO POLIECO

IL CONSORZIO POLIECO HA DEPOSITATO IN DATA 29 MAGGIO 2006, PRESSO IL TAR DEL LAZIO, IL RICORSO PER ANNULLAMENTO DEL D.M.“INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI BENI IN POLIETILENE”, ATTUATIVO DELL’ART. 234 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N.152

polieco


Come ampiamente riportato nei mesi scorsi dalla stampa, l’iter seguito per la definizione e promulgazione del D.Lgs. n.152 “Norme in materia ambientale”, il cosiddetto Testo unico dell’Ambiente, ha provocato tante polemiche e sollevato aperte opposizioni, tant’è che alcune Regioni (Calabria, Emilia-Romagna, Toscana) stanno predisponendo le procedure per vedere dichiarata l’incostituzionalità di alcune norme. Di certo, però, il pressappochismo e la frettolosità con cui il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con gli altri Ministri interessati ha approvato i 18 decreti negli ultimi giorni di vita del passato Governo, meritano di essere segnalati. In particolare, quello relativo a “Individuazione delle tipologie di beni in polietilene”, attuativo dell’art. 234 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, coinvolge direttamente il Consorzio PolieCo (Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in Polietilene) e i suoi associati, definendo una piccola quantità di tipi ma non di “tipologie” di beni in polietilene che non solo non ha validità sul piano tecnico-merceologico, ma così anche rischiando di svincolare da qualsiasi sistema regolatorio rifiuti di sicuro impatto ambientale.
Stante i notevoli danni per la salvaguardia dell’ambiente e per la tutela della salute dei cittadini che tale intempestiva norma potrebbe provocare, anche per la confusione ingenerata tra i soggetti obbligati ad aderire al Consorzio, che potrebbero essere erroneamente indotti a ritenersi liberi dall’obbligo di adesione e di pagamento del relativo contributo ambientale, PolieCo comunica di aver depositato in data 29 maggio 2006, presso il TAR del Lazio, il ricorso per annullamento, previa sospensiva, del succitato Decreto.
Nel ricorso, oltre a rammentare il quadro normativo di riferimento dell’istituzione del Consorzio PolieCo e della sua obbligatorietà per le imprese e soggetti operanti nel settore del polietilene, vengono individuate ed ampiamente discusse le parti che giuridicamente avvalorano la richiesta di dichiarazione di illegittimità ed annullamento avanzate.
Tra i principali vizi messi in risalto dal ricorso ci sono:
- violazione di principio comunitario (chi inquina paga) circa la possibilità, prevista dal decreto, che la partecipazione di consorzi di riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene avvenga anche “mediante le rispettive associazioni nazionali di categoria” che, non avendo personalità giuridica, non potranno essere sanzionate in ossequio al principio della responsabilità personale vanificando contraddittoriamente lo stesso sistema sanzionatorio delineato nella parte IV del D. Lgs. 152/2006, previsto per il singolo soggetto inadempiente;
- falsa applicazione dell’art. 234 del D. Lgs. 152 per mancata individuazione delle “tipologie” di beni in polietilene ed immotivata esclusione di altri;
- contrariamente a quanto previsto dall’art. 265 del D.Lgs. 152 sussiste una soluzione di continuità tra la preesistente normativa e quella che dovrà essere adottata;
- palese contrasto tra l’elenco dei rifiuti del codice europeo CER che rientrano tra quelli di competenza PolieCo e l’elenco del decreto ministeriale dove molti di tali beni in polietilene risultano assenti;
- contrasto con la Costituzione (art.81) che prevede la copertura finanziaria per far fronte alle minori entrate a seguito della riduzione dei beni in polietilene non considerati al contributo ambientale
Ad ogni buon fine PolieCo informa i suoi associati che per lo svolgimento delle attività di recupero e riciclaggio di beni in polietilene, cui il Consorzio è istituzionalmente preposto, restano in vigore le finalità e i regolamenti così come espressamente contenuti nello Statuto del Consorzio stesso, dispiegando appieno la loro efficacia sia per tutti i rifiuti di beni in polietilene (salvo le ormai note esclusioni), compresi anche i materiali e le tubazioni in polietilene destinati all’edilizia, alle fognature ed al trasporto di gas e acque.
Nello stesso tempo restano ugualmente validi gli obblighi riguardanti l’iscrizione e quelli relativi al contributo; oneri da versarsi al Consorzio, previa dichiarazione periodica per il primo semestre 2006,
entro e non oltre il prossimo 15 luglio.
Va da sé che il recesso non può avvenire e, ammesso e non concesso che in futuro esso abbia una disciplina, a tutt’oggi non è comunque disciplinato.